STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA
“SIAV – SOCIETA’ ITALIANA ACCESSI VASCOLARI”
ART. 1 - La SIAV – Società Italiana Accessi Vascolari – è un’Associazione che si costituisce senza fine di lucro. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e, per quanto in esso non previsto, dal D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, nonché dalle norme del codice civile in materia di associazioni.
ART. 2 - La sede, momentaneamente fissata: presso il Commercialista quella Legale, presso il domicilio del Presidente quella Operativa, quest’ultima varia col variare dell’attribuzione della carica. L’eventuale trasferimento della sede sociale in luoghi diversi ma sempre all’interno del territorio nazionale, non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa e deliberata dal Consiglio Direttivo. La durata dell’Associazione è illimitata salvo scioglimento anticipato o finché sussisteranno gli scopi per cui si è costituita.
ART. 3 - L’Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e del volontariato. Opera su tutto il territorio Nazionale e dell’Unione Europea.
ART. 4 - La “SIAV – Società Italiana Accessi Vascolari - non ha nelle finalità istituzionale la tutela sindacale degli associati e non svolge direttamente o indirettamente attività sindacale
ART. 5 - Scopo dell’Associazione SIAV è quello di migliorare le competenze, le capacità del professionista nel contesto lavorativo ed umano, con un processo di crescita che porta ad acquisire nuove conoscenze e responsabilità rendendo il professionista più qualificato e capace nell’ambito della tutela del patrimonio venoso e delle cure, promuovere la cultura del “giusto” Accesso Vascolare, col principio della “Buona Pratica”, per tutelare e migliorare la qualità di vita dei Paziente. L’Associazione prosegue con finalità civiche, solidaristiche e sociali, per il conseguimento dei suddetti scopi la SIAV si propone di operare nell’ambito socio-assistenziale, sanitario, attività educativa e promozionale a tutela dei diritti.
ART. 6 - per raggiungere gli scopi l’Associazione ha principalmente per oggetto l’esercizio delle attività di interesse generale, come:
· Educazione, istruzione e formazione professionale
· Formazione universitaria e post-universitaria
· Promozione della ricerca scientifica
· Attività di formazione continua ECM
· Attività come conferenze, incontri, dibattiti per la formazione e l’aggiornamento culturale, tecnico e scientifico non solo per gli operatori del settore ma per tutti i cittadini interessati.
· Pubblicare con qualsiasi mezzo di divulgazione e comunicazione tutte le iniziative di carattere sociale, assistenziale, scientifico e di politica sanitaria o di quant’altro l’associazione decide di promuovere.
· Sostenere progetti di ricerca di Enti Pubblici e Privati
· Promuovere, attuare e realizzare progetti di studio e di ricerca Multidisciplinari
· Produrre e mettere a disposizione informazioni, notizie e documentazione inerenti agli Accessi Vascolari
· Offrire assistenza e consulenza alla progettazione, l’avvio e la realizzazione di attività specifiche nel campo.
· L’Associazione può inoltre collaborare, nelle sedi opportune, con tutti i vari livelli istituzionali sia italiani che dell’UE, con enti pubblici e privati, società scientifiche, associazioni socio-sanitarie ed assistenziali, associazioni diverse, organismi politici, al fine di servire al conseguimento dello scopo stesso dell’Associazione.
· L’Associazione può stipulare accordi di partenariato con tutte le realtà associative e non che sostengono i medesimi obiettivi, sia sul territorio Nazionale che dell’UE.
· L’Associazione potrà svolgere tutte le attività accessorie integrative dello scopo istituzionale nei limiti consentiti dalla legge.
· Tutti gli associati, indipendentemente dal grado di responsabilità, svolgono la loro attività all’interno dell’Associazione a titolo gratuito e di volontariato.
· Per il conseguimento delle sue finalità, l’Associazione potrà sfruttare tutte le agevolazioni previsti dalla legge vigente e future, Nazionali e Comunitarie.
ART. 7 - L’orientamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democrazia, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati circa i diritti e dovere nei confronti dell’Associazione.
ART. 8 - Possono aderire all’Associazione tutte le figure professionali che operano in campo del Servizio Sanitario Nazionale, Privato e nell’ambito Libero Professionale che hanno interesse nel settore degli Accessi Vascolari e si riconoscono nello statuto. Il numero degli iscritti è illimitato.
ART. 9 - La richiesta di adesione deve pervenire all’Associazione in forma scritta tramite presentazione di un socio attivo. Il Segretario Amministrativo, informerà il neo-associato circa l’adeguatezza della domanda dopo la valutazione da parte del Consiglio Direttivo.
ART. 10 - L’Associazione non è tenuta a motivare un eventuale rifiuto all’iscrizione, l’aspirante Socio potrà comunque ripresentare la domanda l’anno successivo.
ART. 11 – IL Socio rimarrà tale a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso. L’atto associativo non è trasmissibile. Le quote associative non sono rimborsabili, nemmeno a causa dello scioglimento della stessa associazione.
ART. 12 – La caratteristica di Associato viene meno per: a) Recesso, b) Esclusione, Decadenza, Morte.
a) Ogni Associato può recedere la propria iscrizione all’Associazione inviando una comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo, che deve pervenire entro la fine dell’anno in corso.
b) L’esclusione, verrà valutata dal Consiglio Direttivo che delibererà con voto favorevole della maggioranza dei presenti per gravi motivi nei confronti dell’associato, come:
ü Arrechi danni all’associazione, fomentando dissidi e disordini all’interno della stessa ostacolandone il fine.
ü Aderisca ad associazioni o enti (ricoprendo ruoli attivi) i cui scopi siano incompatibili o divergenti con quelli prefissati dall’associazione stessa.
ü Sia moroso per più di due anni dall’obbligo di versamento della quota associativa.
ü Non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti e delle delibere degli organi sociali con inadempienze tali da non far proseguire il rapporto sociale.
L’esclusione ha effetto immediato dal momento della delibera. Per tutti i casi di esclusione si applica di principio l’art. 24 del Codice Civile.
Il non più associato (recesso, esclusione, decadenza, decesso) non ha dritto alla restituzione della quota associativa versata né alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
ART. 13 - IL Libro Soci sarà redatto e custodito dal Consiglio Direttivo nella figura del Segretario Amministrativo, in forma d’elenco o registro e conterrà tutti i dati dell’associato che verranno tenuti in considerazione dall’Associazione stessa.
ART. 14 - I Soci si distinguono in:
a) Soci Fondatori, coloro che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo originario dell’Associazione contribuendone la nascita.
b) Soci Ordinari, tutti coloro che hanno fatto domanda di ammissione all’associazione e sono stati accettati dal Consiglio Direttivo, che partecipano attivamente alla vita dell’associazione contribuendo con la propria esperienza e competenza alla divulgazione degli obiettivi e dei valori dell’associazione stessa promuovendo anche azioni di “proselitismo”. Hanno diritto di voto, sono tenuti a pagare una quota associativa annua, inoltre, sono tenuti al rispetto dello statuto, dei regolamenti e delle delibere del Consiglio Direttivo.
c) Soci Sostenitori, supportano e sostengono l’associazione finanziariamente o con altri mezzi anche se, non coinvolti direttamente nelle attività sociali come i Soci Ordinari.
d) Soci Onorari, verranno nominati dal Consiglio Direttivo per particolari meriti ottenuti nel campo degli Accessi Vascolari o per un contributo eccezionale all’Associazione, o che sono stati riconosciuti per i loro meriti e/o prestigio.
e) Socio Smile, supportano e sostengono l’associazione nelle sue attività e finalità in modo morale o economico(con piccole donazioni), influendo e contribuendo con la loro presenza alla vitalità, alla crescita, alla diffusione ed al successo dell’obbiettivo sociale che la stessa associazione si è posta. Possono partecipare a riunioni, corsi di formazione ed altre attività promosse dall’associazione, vengono tenuti informati sulle attività e le decisioni assunte.
ART. 15 – Tutti i soci sono tenuti al versamento a favore dell’associazione di una quota annua di € 30, eventuali variazioni del contributo sarà determinato dall’Assemblea dei Soci dopo l’approvazione del bilancio dell’anno precedente. Non sono tenuti a versare la quota i Soci Sostenitori, i Soci Onorari ed i Soci Smile.
ART. 16 – La prima quota va versata all’Associazione contestualmente alla domanda d’iscrizione. Il contributo sarà trattenuto anche difronte ad una delibera negativa del Consiglio Direttivo.
ART. 17 – La quota d’iscrizione annuale da parte del Socio, deve essere versata entro il primo trimestre di ciascun anno.
ART. 18 – Sono organi dell’Associazione:
a) Presidente
b) Vice-Presidente
c) Segretario Amministrativo
d) Consiglio Direttivo
e) Comitato Scientifico
f) Coordinatore Nazionale
g) Assemblea dei Soci
h) Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato
ART. 19 – ASSEMBLEA DEI SOCI è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli Associati. Non si richiede anzianità d’iscrizione per farne parte ma il socio deve essere iscritto (con delibera) almeno due mesi prima della convocazione dell’assemblea per aver diritto di voto. Ogni socio durante l’Assemblea ha diritto ad un solo voto e può rappresentare al massimo due soci (due deleghe), non sono ammessi altri tipi di votazione, naturalmente non hanno diritto di voto i Soci Onorari, Soci Sostenitori ed i Soci Smile.
Per il diritto di voto alle Assemblee si richiede anche che il Socio sia in regola con le quote associative, inoltre per l’Assemblea Congressuale si richiede un’anzianità d’iscrizione di almeno sei mesi e NON sono concesse deleghe di voto.
L’Assemblea Generale:
o Approva il bilancio annuale
o Stabilisce l’attività sociale per ogni anno
o Elegge se del caso, il Collegio dei Revisori
o Delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento anticipato, sulla liquidazione dell’Associazione, sulla devoluzione del patrimonio sociale
o Elegge il Consiglio Direttivo (Assemblea Congressuale)
o Esse possono essere convocate anche fuori della sede sociale (itineranti).
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, ciò deve avvenire almeno due volte l’anno per la votazione dei Bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, la maggioranza del Consiglio Direttivo o su richiesta da parte di un decimo dei Soci Ordinari ne ravvisano l’opportunità.
L’Assemblea Straordinaria può essere convocata per deliberare sulle modiche del presente Statuto o per lo scioglimento dell’Associazione.
Le convocazione avverranno mediante sito istituzionale e/o e-mail all’indirizzo comunicato dall’associato e/o in forma scritta almeno trenta giorni prima della data prevista dell’Assemblea. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui intervengono il numero legale dei Soci e i 2/3 del Consiglio Direttivo. Nella comunicazione deve essere presente, l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno. Nella stessa convocazione potrà essere indicato il giorno, il luogo e l’ora della seconda convocazione, qualora in prima convocazione non si raggiungesse il numero legale.
L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza dei voti favorevoli dei soci presenti aventi diritto di voto.
In seconda convocazione l’assemblea e validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti aventi diritto di voto.
Per modificare l’atto costitutivo o il presente statuto, per sciogliere la presente associazione e devolvere il patrimonio sociale occorrono la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza di essi.
ART. 20 – CONSIGLIO DIRETTIVO amministra l’Associazione, esso deve essere composto da non meno di 7 Consiglieri e per un massimo di 19, eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea dei Soci tra gli associati aventi diritto di voto. I Consiglieri restano in carica 2 anni e sono rieleggibili. Solamente il primo Consiglio Direttivo è eletto dalla Fondazione dell’Associazione, Soci Fondatori, con misura straordinaria e resterà in carica 3 anni (per garantire la crescita associativa e la continuità). I candidati verranno votati su presentazione di una lista, i Consiglieri eletti decadono dalla carica ove non partecipano senza giustificato motivo a tre convocazioni consecutive del Consiglio. Il Consiglio stesso può provvedere alla sostituzione nominando i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.
Nell’eventualità che decada la maggioranza del Consiglio Direttivo, l’intero Consiglio si intende decaduto e l’assemblea deve rieleggere un nuovo Consiglio Direttivo. I Consiglieri rimasti in carica accompagneranno l’Associazione entro 180 giorni alle nuove elezioni.
Il Consiglio Direttivo elegge con voto palese (alzata di mano o per acclamazione) tra i suoi membri il Presidente, che dovrà essere eletto con la maggioranza dei voti favorevoli dei presenti.
Il Presidente propone al Consiglio tra i suoi membri il Vice-Presidente ed il Segretario Amministrativo, anch’essi votati in modo palese con la maggioranza delle preferenze favorevoli del Consiglio Direttivo.
Il Presidente del Direttivo propone al Consiglio, tra i suoi membri, un Presidente ed un Vice-Presidente per il Comitato Scientifico dell’Associazione che sarà eletto con voto favorevole e palese dalla maggioranza del Consiglio. Il Presidente del Comitato Scientifico proporrà a sua volta al Consiglio Direttivo da 2 a 7 tra i suoi membri per la formazione della Commissione Scientifica dell’Associazione, anch’essi votati in modo palese dal Consiglio con la maggioranza dei voti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l’anno, assume le proprie delibere con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente, il Consiglio si riunirà’ anche quando il Presidente o il Vice-Presidente lo riterranno necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi membri o dal collegio dei revisori dei conti, se nominato. Il Consiglio viene convocato dal Presidente in caso di assenza o impedimento dal Vice-Presidente, con comunicazione via mail almeno dieci giorni prima della riunione a ciascun Consigliere, indicando il giorno, l’ora e il luogo della riunione stessa nonché gli argomenti dell’ordine del giorno. Per la validità della riunione del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri e/o associati coloro che si occuperanno dell’organizzazione degli eventi e congressi.
ART. 21 – la gestione dell’Associazione spetta al Consiglio Direttivo, esso è investito di tutti i più ampi potere sia in ordinaria che in straordinaria amministrazione per il raggiungimento della finalità associativa. E’ di pertinenza del consiglio Direttivo tutto quello che non sia per legge o per statuto di pertinenza dell’assemblea de soci o di altri organi. In particolare sono compiti del direttivo:
I. Nominare il Presidente
II. Nominare il Vice-Presidente
III. Nominare il Segretario Amministrativo
IV. Nominare il Presidente del Comitato Scientifico
V. Nominare il Vice-Presidente del Comitato Scientifico
VI. Nominare la Commissione del Comitato Scientifico
VII. Nominare i Soci Onorari
VIII. Approvare i Soci Sostenitori
IX. Nominare il Coordinatore Nazionale
X. Nominare i Coordinatori Regionali
XI. Proporre all’Assemblea, qualora ne ritenga l’opportunità, un Collegio dei Revisori dei Conti, formato da un Presidente e un Membro Effettivo e un Membro Supplente. La carica di Revisori è incompatibile con quella di Consigliere. I revisori durano in carica due anni e sono rieleggibili. I Revisori dei Conti partecipano alle Assemblea Generale ed al Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Al Collegio dei Revisori dei Conti, per ciò che qui non è disciplinato, si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di Collegio Sindacale delle Società a Responsabilità Limitata.
XII. Eseguire le delibere dell’Assemblea dei Soci
XIII. Formulare i programmi di attività dell’Associazione sulla base delle linee approvate dall’Assemblea
XIV. Predisporre il bilancio annuale preventivo e consuntivo che devono essere pubblicati sul sito istituzionale così come incarichi retribuiti affidati
XV. Approvare e organizza i congressi e le riunioni scientifiche proposte a tutti i livelli Nazionali ed Europei
XVI. Fissare la data ed i temi del Congresso Nazionale
XVII. Deliberare circa l’ammissione dei nuovi Soci
XVIII. Deliberare in merito a processi disciplinari
XIX. Deliberare sulla stipula di tutti i contratti ed atti inerenti l’attività dell’Associazione
XX. Curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà o affidati all’associazione
XXI. Proporre eventuali modifiche dello Statuto o dei Regolamenti interni che dovranno essere approvati in via definitiva dall’Assemblea Generale dei Soci
ART. 22 – Il Presidente, ha la firma sociale e la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio ne dirige le attività, assicurandosi che vengano rispettate le decisioni prese dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dei Soci, e svolge un ruolo cruciale nel coordinare le attività per raggiungimento degli obiettivi prefissati. Presidente e Vice-Presidente potranno essere rieletti una sola volta nella carica occupata.
ART. 23 – Il Vice-Presidente è la figura che, in assenza o impedimento del Presidente, assume temporaneamente le sue funzioni, sostituendolo. Può avere deleghe specifiche se conferite dal Consiglio Direttivo.
ART. 24 – Il Segretario Amministrativo si occupa principalmente della gestione degli aspetti burocratici e amministrativi, supportando il Presidente ed il Consiglio Direttivo nelle loro funzioni. Aggiorna e custodisce i libri e le altre scritture dell’Associazione, gestisce la corrispondenza e verifica il pagamento delle quote associative, aggiorna le scritture contabili, il tutto in conformità alle vigenti norme di legge. Inoltre insieme al Presidente gli compete il controllo dell’entrate ed uscite dell’Associazione (servizio cassa e tesoreria) e ne custodisce il patrimonio sociale.
ART. 25 – Tutti gli associati che versano la quota annua d’iscrizione possono essere candidati al Consiglio Direttivo, purché, nei due mesi prima della scadenza del mandato dei membri in carica venga inviata in forma scritta la candidatura, l’idoneità della stessa verrà notificata dal Consiglio predisponendo e diffondendo le liste delle candidature ufficiali attraverso i canali dell’Associazione.
ART. 26 – L’esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e finirà il 31 dicembre di ogni anno. Solo per l’anno in corso l’esercizio avrà vita con la nascita dell’Associazione SIAV fino al 31 dicembre, in questa prima fase l’iscrizione dei soci sarà a titolo gratuito.
ART. 27 – Il consiglio Direttivo e tenuto a redigere il bilancio di esercizio annuale costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, e comunque dagli adempimenti contabili richiesti dalla legge.
ART. 28 – Gli utili netti e gli avanzi di gestione, secondo delibera dell’Assemblea degli Associati, nel rispetto del limite di legge, saranno sempre destinati ad attività volte alla realizzazione degli scopi istituzionali e ad attività connesse e/o strumentali. E’ vietata la distribuzione anche in modo indiretto agli associati di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve, capitali o altre parti del patrimonio, salvo che ciò non sia previsto da norme di legge in materia. In caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto ad altro ETS iscritto al RUNTS, sentito l’organo di controllo, e vietando qualsiasi distribuzione ai soci.
ART. 29 - Per tutto quello che non è regolato nel presente Statuto, trovano applicazioni le disposizioni di legge in materia di associazioni.
ART. 30 – Il Coordinatore Nazionale avrà il compito di formare, proporre e mantenere (sulle linee guida del Consiglio Direttivo) la rete dei Coordinatori Regionali. Rimarrà in carica fino a giudizio dello stesso Direttivo e decadrà comunque a scadenza mandato con il Consiglio stesso.
ART. 31 – I Coordinatori Regionali verranno scelti dal Consiglio Direttivo, avendo controllato la disponibilità dei Soci ed il curriculum. Il mandato del Coordinatore Regionale cesserà a giudizio dello stesso Consiglio Direttivo o comunque a scadenza mandato del Consiglio stesso, ed ha lo scopo di diffondere i valori dell’associazione mediante azione di ricerca, formazione e divulgazione. Sempre autorizzato dal Coordinatore Nazionale che risponderà del singolo operato al Consiglio Direttivo.
ART. 32 – Il Presidente Comitato Scientifico, figura che coordinerà i gruppi di studio e di lavoro insieme al Vice-Presidente di Comitato con i medesimi poteri ad esso spettanti, insieme al Comitato Scientifico che sarà composto da almeno altri tre Consiglieri per un numero massimo di nove. Ai gruppi di lavoro possono partecipare tutti gli associati che ne fanno regolare richiesta ed anche quelle figure professionali cooptate dal Presidente di Commissione o dal Vice-Presidente (associati ed altri esperti non associati). All’interno del gruppo, il numero dei non associati non deve mai superare la maggioranza del numero degli associati. L’attività di lavoro deve avere un termine stabilito di programma e concordato col Consiglio Direttivo. Il Presidente di Commissione e/o il Vice-Presidente, nelle riunioni del Consiglio sono tenuti a relazionare sull’andamento del lavoro svolto. Il Comitato Scientifico verificherà e controllerà la qualità delle attività svolte e della produzione tecnica scientifica da produrre, secondo gli indici validati dalla Comunità Scientifica Internazionale.
ART. 33 – Il patrimonio dell’associazione è costituito inizialmente dal versamento di € 50 da parte di ciascun socio fondatore a titolo di donazione. L’associazione trae le risorse economiche per il suo finanziamento e per lo svolgimento della sua attività da:
a) Contributi degli Associati
b) Contributi dello Stato, Regioni, Enti Locali, dell’UE o da altri Enti o Istituzioni Pubbliche o Private
c) Eredità, donazioni
d) Entrate derivate da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento
e) Oblazioni ed erogazioni liberali di associati a terzi
f) Proventi derivati da eventuali cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento saltuario e strumentale allo scopo sociale di attività economiche commerciali, artigianali, agricole svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell’associazione
g) Altre entrate compatibili con gli scopi dell’associazione e con gli obblighi di legge
h) Quote versate da società per la crescita della SIAV negli scopi e nella finalità dell’Associazione.
i) Quote versate da parte di società a titolo d’iscrizione soci possono essere accettate, ma, solamente se rispettano alcune condizioni importanti per la salvaguardia dell’associazione a promozione sociale come la SIAV:
1) Iscrizione individuale dei soci, anche se una azienda paga per più persone (un massimo di 100 associati) ogni persona deve accettare singolarmente per diventare socio, come persona fisica e deve accettare e condividere lo statuto associativo. Se l’azienda effettua un unico versamento per tale iscrizione, l’Associazione emetterà sempre ricevute nominali e registrerà ogni quota a nome della persona fisica corrispondente.
2) No a soci fittizi, non è concesso iscrivere persone per raggiungere o avere vantaggi fiscali o di alcun genere
3) Nessuna azienda (persona giuridica) può essere socio in alcun modo con un’associazione a promozione sociale (persona fisica), salvo eccezioni nello statuto, ma, comunque con limitazioni.